MESSINA IN ZONA ROSSA. E DAL 15 ENTRA IN VIGORE L’ORDINANZA DE LUCA

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E’ un Cateno De Luca “diverso” quello che ha illustrato l’ordinanza che fino al 31 gennaio costringerà Messina ad un duro lockdown. Niente urla, tono pacato, fermo ed un primo cittadino che fa appello alla città. “C’è grande dolore in questo momento, grande sofferenza- ha detto il sindaco di Messina-   stiamo  peggio dello scorso marzo. Non posso accettare che la lenta agonia che stiamo vivendo si trasformi in un dramma irreversibile.  La comunità si deve sostenere a vicenda. Aiutatemi a guidare la comunità a portarla fuori. Lo so che gli aiuti non risolveranno i problemi ma adesso la comunità deve sviluppare il virus della solidarietà ed io sarò insieme a voi.”

Messina però torna in  lockdown per tre settimane, ed è l’unica città siciliana a patire una serrata così severa. Ma non solo, da venerdì 15 gennaio entra in vigore l’ordinanza  De Luca che lascia aperti solo  negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi.

Fino al 14 gennaio sarà valida l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Chiamateci per qualunque motivo” ha detto il sindaco chiudendo la sua diretta. Se ognuno di voi in questo momento di grande difficoltà si adotta qualcuno supereremo anche quest’ ostacolo.”.

COSA ACCADE DAL 15 GENNAIO

A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività di vendita di beni di prima necessità, come individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita  (compresi i centri commerciali ed outlet anche se fornite di accessi indipendenti) ed aventi ad oggetto:
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in
esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli;
ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
12)E’ disposta la sospensione dell’attività dei mercati alimentari e non alimentari.
13)E’ disposta la chiusura dei centri commerciali e/o outlet.
14)Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari
orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie
rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
15) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di
edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con
consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento.
16)In virtù ed applicazione dell’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione
delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o
contenere il contagio. Resta consentita fino alle ore 24,00 la sola ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la
rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
17)I panifici possono vendere al banco solo prodotti da forno con esclusione di preparati
cucinati e articoli di rosticceria e di pasticceria panaria per i quali possono svolgere solo
servizio di consegna a domicilio.
18)A decorrere da venerdì 15 gennaio è fatto divieto a tutte le attività di ristorazione di
esercitare l’attività di asporto.
19)E’ disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti).
20)Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non
derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a
garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere
all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
21)Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale.
22)A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 viene sospesa l’attività inerente gli interventi di
edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di
messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con
urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;
23)Le attività professionali, ad eccezione delle professioni sanitarie per le quali non opera
alcuna sospensione e/o limitazione, proseguono limitatamente all’attività di studio e
consulenza, con divieto di ricevimento del pubblico se non per indifferibili ragioni di
urgenza e/o di difesa.
24)E’ consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le
attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare
Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020.
25)E’ consentita solo su prenotazione l’erogazione dei servizi di tolettatura di animali
finalizzata ala sanificazione del contatto con soggetti positivi a Covid-19 e ozonoterapia a
scopo terapeutico.
26)Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il
trasporto, deve cessare entro le ore 24:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono
essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a
mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.
27)E’ disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da
atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo
restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la
prevenzione del contagio da Covid-19.
28)E’ disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono
attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa,
sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 13 gennaio 2021 al Dipartimento
Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al
campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato.
L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che
abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto
esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.
29)Sono consentiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi, postali, di CAF e patronato per le
prestazioni indifferibili e per quelle che non possono essere erogate in modalità di lavoro
agile, con invito garantire il rispetto delle disposizioni in merito al distanziamento sociale E
assicurare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla sicurezza, con
particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.
30)Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid

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l’ATM SpA è invitata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali
garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di
lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata
in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali
che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente
di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

 

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